STATUTO
Associazione di Promozione Sociale
“Giardino dell’Ardiglione”
ART. 1
(Denominazione, sede e durata)
E’ costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche, un'associazione avente la seguente denominazione: “GIARDINO DELL’ARDIGLIONE APS”, da ora in avanti denominata “associazione”, con sede legale nel Comune di Firenze e con durata illimitata.
La presente denominazione dell’associazione va a sostituire la precedente “Associazione Amici del Nidiaci in Oltrarno”.
ART. 2
(Scopo, finalità e attività)
L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
In particolare, le attività sono così esplicate:
- Tutela dell'ambiente, protezione e gestione condivisa di beni comuni
° promuove la salvaguardia dei beni comuni, materiali e immateriali, del Rione, della sua vivibilità e patrimonio fisico, storico e culturale (artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico, geologico, bibliografico e altro) anche appartenente a privati o a enti ecclesiastici;
° recupera e cura la manutenzione e l'apertura al pubblico, per garantirne e migliorarne la fruibilità e la qualità, di beni comuni urbani, in particolare edifici, giardini e spazi per l'infanzia, con progetti di gestione condivisa con le istituzioni preposte, operando con carattere di continuità e di inclusività, compresa la cura del verde, nell'interesse generale;
° gestisce eventuali beni concessi all'Associazione;
° promuove la diversità sociale e culturale della popolazione;
° valorizza spazi pubblici e privati dismessi e si impegna per difenderne l'uso non privatistico;
° difende le scuole pubbliche come luogo fondamentale della vita comune e promuove ogni forma di scambio tra tali scuole e il Rione;
° tramite convenzioni, può organizzare la presenza di volontari davanti alle scuole, per garantire di concerto con la Polizia Municipale, la sicurezza rispetto al traffico veicolare;
° realizza interventi di recupero, trasformazione ed innovazione dei beni comuni, tramite metodi di coprogettazione e con intervento di esperti;
° formula proposte di collaborazione alle Istituzioni per una gestione della cosa pubblica seguendo i canoni della democrazia partecipata;
° in collaborazione con esperti, promuove modelli di urbanistica fondati su principi di sostenibilità e vivibilità in contrasto con la gentrificazione e la ghettizzazione, con ricerche intorno agli aspetti urbanistici, architettonici, ambientali;
° a tutela della salute soprattutto dell’infanzia, si impegna per la mobilità sostenibile e il contrasto a ogni forma di inquinamento;
° partecipa attivamente, nell'ambito delle strutture pubbliche di protezione civile, alle iniziative per la salvaguardia del patrimonio culturale e il salvataggio del patrimonio culturale danneggiato da calamità;
° favorisce e promuove nel mondo della scuola attività didattiche e di sensibilizzazione nel campo dei beni culturali e ambientali del Rione;
° incentiva nuovi stili di vita allo scopo di stimolare scelte quotidiane sostenibili;
° compie ogni azione necessaria per minimizzare il degrado dell’ambiente globale e locale e l’uso delle scarse risorse da parte delle attività turistiche, conformemente al terzo obiettivo chiave della Strategia dell'Unione Europea per lo Sviluppo Sostenibile (SDS).
- Tutela dei diritti
° si impegna per l'attuazione dell'art. 25 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, dove parla di diritto all'abitazione, alle cure mediche e ai servizi sociali necessari, nonché delle speciali cure dovute alla maternità e all'infanzia;
° si impegna a promuovere la semplicità dei rapporti tra cittadini, imprese ed istituzioni a tutti i livelli e la realizzazione del principio di buona amministrazione, secondo criteri di imparzialità, trasparenza, equità;
° contrasta l'abbandono della residenzialità;
° denuncia in sede amministrativa e giudiziari i fatti lesivi di beni ambientali dei quali sia a conoscenza, conformemente all'art. 18 della legge 349 (08/07/86);
° può costituirsi parte civile nei procedimenti contro esecutori e mandanti per reati ambientali e per delitti nei confronti di beni comuni e storici del Rione, la cui salvaguardia costituisce scopo specifico del sodalizio e a cui l'Associazione è territorialmente legata;
° può compiere accesso a tutti gli atti riguardanti il Rione, conformemente alla legge 241/90.
- Attività di formazione e di promozione della cultura, dell'arte e dello sport
° manifestazioni e corsi musicali e ogni altra iniziativa, compresa la formazione di gruppi strumentali e di complessi vocali, atta a diffondere la pratica musicale, con particolare riguardo all’infanzia;
° corsi di arti espressive, di disegno, di lingue;
° pratica artigianale e di manualità, con particolare attenzione al coinvolgimento dei mestieri storici del Rione;
° creazione di circoli di autoaiuto anche con la presenza di esperti, inclusi in via esemplificativa, incontri mirati a favorire una corretta alimentazione, la sana genitorialità, la salute, la conoscenza dei propri diritti, l’integrazione culturale;
° iniziative con esperti di temi di interesse per la vita comune;
° lo studio della storia, della sociologia, dell’ambiente antropico e naturale del Rione, anche attraverso l'organizzazione di visite guidate;
° promozione a fini educativi della coltivazione e trasformazione di specie vegetali;
° attività ginniche e ludiche, anche con la formazione di gruppi sportivi amatoriali e con esibizioni pubbliche;
° educazione al teatro con realizzazione di spettacoli e laboratori;
° mostre d'arte e di raccolte di documentazione su aspetti della vita culturale e della storia della città di Firenze e del Rione;
° percorsi di formazione alle attività di svolte dall'Associazione;
° organizzazione di centri estivi e altre attività per l'infanzia;
° ogni altra manifestazione di valenza culturale, sociale, storica e artistica.
In tali attività, si cercherà di favorire anche la partecipazione dei disabili e delle persone in condizioni economiche disagiate.
- Attività miranti a promuovere l'identità multietnica del Rione
° promuove la trasmissione di esperienze tra le generazioni e la conoscenza della storia, delle tradizioni, dell'artigianato del Rione;
° promuove la reciproca conoscenza delle diverse identità del Rione;
° promuove scambi linguistici;
° organizza cene, feste e altre attività multietniche;
° diffonde la conoscenza basilare della lingua, della storia e delle istituzioni italiane e della storia del Rione;
° sostiene la partecipazione dei residenti nati all'estero nel processo democratico e agevola il pari accesso alle istituzioni in maniera non discriminatoria, anche orientando verso i servizi in grado di fornire consulenza e assistenza;
° sostiene l'integrazione scolastica dei bambini, con particolare attenzione alle problematiche formative degli immigrati;
° interagisce con i visitatori per un'educazione al turismo responsabile basato sul reciproco rispetto e la creazione di legami duraturi tra il Rione e chi lo visita,
gestendo i cambiamenti indotti nell'interesse del benessere della comunità;
° promuove gemellaggi con realtà analoghe in Italia e all'estero, anche con scambi di esperienze, mostre e visite;
° favorisce la valorizzazione e l'integrazione delle madri nate all'estero;
° avvia e gestisce iniziative di promozione ed educazione sociale, con programmi di prevenzione e sostegno di attività rivolte a giovani, anziani, minori, donne in difficoltà, con particolare attenzione all'integrazione multietnica, in rete con altri Enti pubblici e soggetti privati.
- Attività rivolte al Rione
° promuove e organizza eventi, concerti, manifestazioni in genere;
° può presenziare attivamente a manifestazioni civili, religiose, folkloristiche promosse da altri;
° organizza mercatini di scambio di vari oggetti;
° raccoglie e distribuisce a titolo gratuito beni in eccedenza o inutilizzati, di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni;
° organizza raccolte di fondi e attività di beneficenza, con erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate; ;
° propone attività da svolgersi nelle e per le scuole del Rione e sostiene l’attività di programmazione degli insegnanti;
° apre luoghi eventualmente gestiti dall'Associazione ad attività didattiche e promuove attività di recupero scolastico;
° può sostenere progetti di filiera corta, gruppi di acquisto, commercio equo e solidale, finanza etica, cibo biologico e di stagione, moneta complementare e banche del tempo e simili;
° organizza ogni sorta di attività utile a difendere i bisogni del Rione, quali, in via esemplificativa e non tassativa, comunicazioni alla stampa, organizzazione di pubbliche manifestazioni, petizioni, con l'esplicita esclusione di manifestazioni organizzate direttamente da partiti politici.
- Comunicazione e pubblicazioni
° cura la pubblicazione e la diffusione di materiale cartaceo e informatico di ogni genere;
° si rapporta con i media con ogni modalità che possa permettere di far conoscere le attività e il punto di vista dell'Associazione.
L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.
L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
ART. 3
(Ammissione e numero degli associati)
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo (7) stabilito dalla Legge.
Possono aderire all’associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:
- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
ART. 4
(Diritti e obblighi degli associati)
Gli associati, in regola con il pagamento della quota sociale, hanno il diritto di:
- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
- frequentare i locali dell’associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
- concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- recedere in ogni momento dal vincolo associativo dietro comunicazione scritta.
Gli associati hanno l’obbligo di:
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi associativi, secondo gli indirizzi degli Organi direttivi;
- mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione e dei terzi, dei luoghi in cui opera l’Associazione, dell’ambiente e degli esseri viventi.
ART. 5
(Perdita della qualifica di associato)
La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione, e nei seguenti altri casi: morosità per un periodo di tempo da stabilire nel regolamento, può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
L’associato può sempre recedere dall’associazione.
Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.
La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.
I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
ART. 6
(Organi)
Sono organi dell’associazione:
- l’Assemblea generale degli associati;
- il Consiglio Direttivo.
ART. 7
(Assemblea)
Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.
Ciascun associato ha un voto.
Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.
La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, a mezzo di posta elettronica e nel sito web, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale, per l'eventuale nomina o sostituzione delle cariche sociali e per l’approvazione del bilancio di esercizio.
L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
In assemblea straordinaria per modificare l’Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di non raggiungimento, verrà indetta una seconda convocazione con la presenza di almeno 1/3 degli associati.
In assemblea straordinaria per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.
ART. 8
(Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
- eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
- deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;
- conferisce mandati di consulenza e gestisce tutti i rapporti con l’eventuale personale retribuito dall’Associazione;
- delibera spese in nome e per conto dell’Associazione;
- richiede e incassa contributi, assume obbligazioni, riscuote crediti e paga debiti, cura i rapporti con gli Istituti di credito;
- cura tutti i rapporti con amministrazioni pubbliche;
- propone l’ammontare della quota associativa che verrà poi deliberata dall’Assemblea;
- acquista e aliena diritti di qualsiasi natura su beni mobili ed immobili.
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 7 e 15, nominati dall’Assemblea per la durata di 4 anni e sono rieleggibili per 3 mandati.
La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
ART. 9
(Presidente)
Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo consiglio direttivo.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.
In caso di comprovata urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica alla prima riunione successiva.
In caso di assenza, impedimento o dimissioni le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente dell'Associazione, che non può delegare la firma.
Il Presidente e il Vicepresidente operano nell’ambito dell’indirizzo definito dal Consiglio Direttivo, definendo le priorità e il piano di attività.
Il Presidente cura i rapporti con le istituzioni limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione.
ART. 10
(Segretario e Tesoriere)
I compiti di Segretario e di Tesoriere possono essere disgiunti, oppure svolti dalla stessa persona e il Segretario e/o Tesoriere può essere scelto dal Consiglio Direttivo anche fuori del proprio ambito.
Il Segretario:
- firma la corrispondenza che non comporti l’assunzione di impegni per l’Associazione;
- sovrintende alle operazioni di tesseramento degli Associati;
- dispone l'informazione agli Associati sulle decisioni adottate dagli Organi Associativi.
Il Tesoriere:
- cura i libri che l’associazione deve tenere obbligatoriamente e conserva la documentazione contabile e fiscale;
- redige il Rendiconto Economico o Finanziario annuale che sottopone poi al Consiglio Direttivo per la presentazione all'Assemblea.
ART. 11
(Patrimonio)
Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
ART. 12
(Risorse economiche)
L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.
ART. 13
(Bilancio di esercizio)
L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale nella forma del rendiconto per cassa e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 6 del codice del terzo settore, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
ART. 14
(Esercizio finanziario)
La gestione dell’Associazione è suddivisa in esercizi annuali correnti dal 1° gennaio al 31 dicembre.
Il rendiconto consuntivo deve essere predisposto dal Consiglio Direttivo entro il 15 aprile di ogni anno.
Il rendiconto potrà essere finanziario o economico, a seconda delle dimensioni del movimento economico.
Il Presidente convoca l’Assemblea dei soci per l’approvazione del Rendiconto Consuntivo e della Relazione Sociale; il termine potrà essere derogato in caso di comprovata necessità o impedimento, nel rispetto del termine massimo di mesi quattro dalla chiusura dell’esercizio e nelle condizioni previste dalla legge.
I Rendiconti Finanziari o Economici devono essere accompagnati da un’apposita Relazione Sociale che descrive anche il bilancio complessivo e non solo finanziario delle attività dell'Associazione.
Qualora il Consiglio Direttivo o l'entità del movimento economico lo richiedesse, si potrà redigere anche un rendiconto preventivo, da approvare in un'apposita Assemblea ordinaria supplementare.
ART. 15
(Libri)
L’associazione deve tenere i seguenti libri:
- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo.
Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità tramite richiesta via posta elettronica al Presidente e al Tesoriere.
ART. 16
(Volontari)
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
ART. 17
(Lavoratori)
L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.
ART. 18
(Comunicazioni)
Ogni comunicazione può essere notificata ad ogni Associato personalmente o tramite posta elettronica.
ART. 19
(Trasparenza e diritto alla privacy)
Ogni aspirante Associato ha il diritto e il dovere di conoscere i principi generali e la struttura dell'Associazione di cui desidera entrare a far parte.
Per la privacy dei dati dei soci, vale quanto previsto dall’attuale legislazione e dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.
ART. 20
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)
In caso di estinzione o scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.
ART. 21
(Rinvio)
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.


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